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ART.  1) COSTITUZIONE.

E' costituita ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c. la fondazione denominata "Fondazione Lello Lombardi" in memoria del senatore avvocato Domenico Raffaello LOMBARDI.
Sono fondatori i comparenti signori CASALE Beatrice, LOMBARDI Angela, LOMBARDI Raffaello, LOMBARDI Laura, PIRONE Flavia e PIRONE Chiara.
La qualifica di fondatori potrà essere estesa ai discendenti diretti dei primi fondatori, su designazione unanime dei fondatori rimasti.
Le funzioni attribuite ai fondatori spettano loro vita natural durante.

ART. 2) SEDE.
La fondazione ha sede in Isernia, via Giovanni Berta n.73.

ART. 3) DURATA

La fondazione avrà durata fino al raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 4) SCOPO E ATTIVITA'.
La fondazione ha lo scopo di valorizzare la vita e la storia politica di Lello Lombardi e di tutti coloro che ne hanno condiviso l'impegno e le singole iniziative, e dunque, la storia politica economica e sociale del Molise ed italiana.
A tal fine la Fondazione rivolgendo particolare attenzione alle esigenze formative di giovani studiosi e ricercatori delle discipline storico-politiche, giuridico-istituzionali ed economico-sociali, organizza la raccolta sistematica di documentazione e favorisce la ricostruzione storica e la divulgazione delle conoscenze sui temi oggetto dell'attività politica svolta, sia in ambiti di interesse nazionale, sia a sostegno dell'identità e dello sviluppo del territorio molisano; ciò evidenziando il rapporto con le problematiche emergenti nell'ambito del dibattito contemporaneo sull'evoluzione della cultura politica, promuovendo e curando ricerche, incontri, pubblicazioni, anche attraverso nuovi canali di comunicazione, nonchè attività di formazione superiore.
La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.
Può svolgere ogni tipo di attività in ambito culturale, storico e sociale, orientandola ai fini elencati dall'articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo 460/97.
In particolare, la Fondazione:
1. provvede al riordino ed alla valorizzazione, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, di fondi archivistici e bibliografici connessi all'attività pubblica di Lello Lombardi;
2. promuove organizza o cura seminari, dibattiti, convegni, attività didattiche e formative, mostre tematiche, pubblicazioni -anche in formato digitale- e concede il patrocinio su eventi relativi ai temi attinenti ai propri scopi, in ambito nazionale e regionale;
3. favorisce la valorizzazione integrata dei propri patrimoni culturali, archivistici e bibliografici con altri patrimoni, siano essi di natura tangibile che intangibile;
4. partecipa allo sviluppo di progetti in ambito europeo finalizzati alla creazione di uno spazio culturale condiviso tra i diversi paesi sui temi di specifico interesse;
5. promuove o cura l'attività di studio e di ricerca sulla storia politica della regione Molise, anche nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici;
6. istituisce premi e accorda contributi a giovani studiosi e ricercatori interessati a perfezionarsi sulla storia della politica, anche in accordo e collaborazione con persone fisiche ed Enti pubblici e privati; rilievo prioritario sarà attribuito sia agli studi e alle ricerche incentrati sulla storia della politica per lo sviluppo e l'identità del territorio molisano e del Mezzogiorno, sia a quelli storico-politici focalizzati sulle problematiche di carattere istituzionale, giuridico, economico e sociale;
7. Stipula accordi e collaborazioni con Enti, Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti al fine di favorire scambi culturali nelle discipline storiche politiche, giuridiche, economiche e sociali, nonché per attività di formazione superiore;
8. istituisce Commissioni Speciali, anche con la partecipazione di esponenti del mondo accademico, istituzionale e associativo, per supportare l'elaborazione degli indirizzi attraverso la raccolta di idee, suggerimenti e testimonianze tese al perseguimento dei fini statutari, nonché per la realizzazione di specifiche iniziative.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.
Il patrimonio è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale conferito con atto costitutivo;
- dalla sezione scientifica della biblioteca e dai fondi archivistici, esclusi i materiali di carattere familiare e non attinenti all'oggetto della Fondazione;
- da elargizioni disposte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.
E' vietata ogni distribuzione di utili di qualsiasi tipo.

ART. 6) ORGANI.
Sono Organi della Fondazione:
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione.
Tutte le cariche sono rivestite a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute effettivamente per ragioni di ufficio.
Anche la qualifica di componente delle Commissioni speciali è rivestita a titolo gratuito.

ART. 7) PRESIDENTE.
La nomina e la durata in carica del primo Presidente sarà stabilita nell'atto costitutivo della fondazione.
A seguito di cessazione dalla carica del primo Presidente, i fondatori provvederanno ad eleggere un nuovo Presidente.
Il nuovo Presidente eletto durerà in carica 5 (cinque) anni.
I fondatori potranno deliberare con la maggioranza dei due terzi la presentazione di istanza all'Organismo Vigilante per la revoca del Presidente, qualora quest'ultimo ponga in essere attività difformi dai fini statutari.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno della seduta;
- promuove e adotta le iniziative di carattere culturale e organizzativo funzionali al perseguimento degli scopi statutari;
- può dirigere l'attività degli studiosi destinatari di contributi per studi e ricerche;
- istituisce Commissioni speciali per supportare l'elaborazione degli indirizzi e per la realizzazione di specifiche iniziative:
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convoca i fondatori per la scelta dei componenti elettivi;
- predispone lo schema di bilancio;
- sovraintende al buon andamento amministrativo della Fondazione;
- emana i regolamenti interni;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, da sottoporre ad approvazione del Consiglio nella prima seduta successiva da convocare non oltre trenta giorni dall'adozione della stessa.
In caso di accertata impossibilità all'assolvimento delle funzioni da parte del Presidente in carica, dichiarata con la maggioranza dei due terzi dai fondatori, le funzioni saranno temporaneamente svolte da un consigliere appositamente designato dai fondatori stessi.

ART. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, incluso il Presidente. Il primo consiglio di amministrazione è designato nell'atto costitutivo e dura in carica secondo quando previsto nello stesso. Alla sostituzione dei Consiglieri, il cui rapporto con la Fondazione sia venuto meno per dimissioni, revoca, scadenza o altro motivo, si provvede mediante elezione a maggioranza da parte dei fondatori, scegliendo tra persone dotate di specifica competenza in funzione degli scopi della Fondazione stessa.
I nuovi consiglieri eletti durano in carica cinque anni, rinnovabili.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno ed esercita i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare:
- programma annualmente l'attività sociale;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, sovvenzioni, donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità, acquisti, alienazioni e altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre alla ratifica a maggioranza dei fondatori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali saranno trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei consiglieri.

ART. 9) PRESIDENTE ONORARIO.
Su proposta del Presidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario, con la funzione di rappresentare la Fondazione in occasioni di eventi ed iniziative a sostegno delle attività della Fondazione stessa.
Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale e dura in carica tre anni, rinnovabile.

ART. 10) LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI.

I libri sociali ed i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro giornale della contabilità;
- il libro dell'inventario;
- il libro delle decisioni dei fondatori;
- gli altri registri richiesti dalla legge.

ART. 11) LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.
Trascorsi 10 (dieci) anni, il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga raggiunto lo scopo statutario, in ragione di una effettiva valorizzazione della storia politica, sociale ed economica collegata alla vita del Senatore Lombardi e del Molise, all'unanimità potrà deliberare in merito alla presentazione di istanza all'Organismo vigilante per l'accertamento delle cause di estinzione della Fondazione.
Tale delibera dovrà essere sottoposta ad approvazione a maggioranza dei due terzi da parte dei fondatori.
In relazione all'accoglimento della suddetta istanza, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio documentale, archivistico e bibliografico ed eventuali liquidità saranno devoluti a Fondazione o Ente non avente scopo di lucro che persegue finalità analoghe, mentre il patrimonio immobiliare, ove residui, verrà restituito ai conferenti e/o aventi causa.

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