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STATUTO DELLA "FONDAZIONE LELLO LOMBARDI ETS"

 
ART. 1) COSTITUZIONE
E' costituita ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c. nonché ai sensi del D.Lgs. 117/2017 la fondazione denominata "FONDAZIONE LELLO LOMBARDI ETS" in memoria del senatore avvocato Domenico Raffaello LOMBARDI.
Sono fondatori i signori CASALE Beatrice, LOMBARDI Angela, LOMBARDI Raffaello, LOMBARDI Laura, PIRONE Flavia e PIRONE Chiara.
La qualifica di fondatori potrà essere estesa ai discendenti diretti dei primi fondatori, su designazione unanime dei fondatori rimasti.
Le funzioni attribuite ai fondatori spettano loro vita natural durante.

ART. 2) SEDE
La fondazione ha sede in Isernia, via Giovanni Berta n.73.

ART. 3) DURATA
La fondazione è costituita a tempo indeterminato e comunque fino al raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 4) SCOPO E ATTIVITA'
Al fine di valorizzare la vita e la storia politica di Lello Lombardi e di tutti coloro che ne hanno condiviso l'impegno e le singole iniziative, e dunque, la storia politica, economica e sociale del Molise ed italiana, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 117/2017:
organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i d.lgs.117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g );
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (lett.l);
- promozione della cultura della legalità (lett. v);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h).
A tal fine la Fondazione, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze formative di giovani studiosi e ricercatori delle discipline storico-politiche, giuridico-istituzionali ed economico-sociali, organizza la raccolta sistematica di documentazione e favorisce la ricostruzione storica e la divulgazione delle conoscenze sui temi oggetto dell'attività politica svolta, sia in ambiti di interesse nazionale, sia a sostegno dell'identità e dello sviluppo del territorio molisano; ciò evidenziando il rapporto con le problematiche emergenti nell'ambito del dibattito contemporaneo sull'evoluzione della cultura politica, promuovendo e curando ricerche, incontri, pubblicazioni, anche attraverso nuovi canali di comunicazione, nonchè attività di formazione superiore.
In particolare, la Fondazione:
1. provvede al riordino ed alla valorizzazione, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, di fondi archivistici e bibliografici connessi all'attività pubblica di Lello Lombardi;
2. promuove, organizza o cura seminari, dibattiti, convegni, attività didattiche e formative, mostre tematiche, pubblicazioni anche in formato digitale e concede il patrocinio su eventi relativi al temi attinenti al propri scopi, in ambito nazionale e regionale;
3. favorisce la valorizzazione integrata del propri patrimoni culturali, archivistici e bibliografici con altri patrimoni, siano essi di natura tangibile che intangibile;
4. partecipa allo sviluppo di progetti in ambito europeo finalizzati alla creazione di uno spazio culturale condiviso tra i diversi paesi sui temi di specifico interesse;
5. promuove o cura l'attività di studio e di ricerca sulla storia politica della regione Molise, anche nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici;
6. istituisce premi e accorda contributi a giovani studiosi e ricercatori interessati a perfezionarsi sulla storia della politica, anche in accordo e collaborazione con persone fisiche ed Enti pubblici e privati; rilievo prioritario sarà attribuito sia agli studi e alle ricerche incentrati sulla storia della politica per lo sviluppo e l'identità del territorio molisano e del Mezzogiorno, sia a quelli storico-politici focalizzati sulle problematiche di carattere istituzionale, giuridico, economico e sociale;
7. stipula accordi e collaborazioni con Enti, Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti al fine di favorire scambi culturali nelle discipline storiche, politiche, giuridiche, economiche e sociali, nonchè per attività di formazione superiore;
8. istituisce Commissioni Speciali, anche con la partecipazione di esponenti del mondo accademico, istituzionale e associativo, per supportare l'elaborazione degli indirizzi attraverso la raccolta di idee, suggerimenti e testimonianze tese al perseguimento del fini statutari, nonché per la realizzazione di specifiche iniziative.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il perseguimento dei propri scopi, potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs n. 117/2017.
La Fondazione opera nella Regione Molise, in cui ha sede legale, ed anche sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

ART. 4 BIS) ATTIVITA' DIVERSE
1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Il patrimonio della Fondazione è attualmente fissato in euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità della fondazione sopra indicate.
Il patrimonio è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale conferito con atto costitutivo;
- dalla sezione scientifica della biblioteca e dai fondi archivistici esclusi i materiali di carattere familiare e non attinenti all'oggetto della Fondazione tuttora in corso di valutazione;
- da elargizioni disposte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.
E' vietata ogni distribuzione di utili di qualsiasi tipo e di avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo
Esso potrà essere incrementato e alimentato da:
a. conferimenti in denaro, beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
b. beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
f. avanzi di amministrazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente. ART. 6) ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- Organo di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate (per il presidente – l’esecutrice testamentaria della volontà di istituire la fondazione medesima – l’atto costituivo prevede la permanenza in carica fino a recesso o revoca); le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
 
ART. 7) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione è costituito dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, incluso il Presidente. Il primo consiglio di amministrazione è designato nell'atto costitutivo e dura in carica secondo quando previsto nello stesso.
Alla sostituzione del Consiglieri, il cui rapporto con la Fondazione sia venuto meno per dimissioni, revoca, scadenza altro motivo, si provvede mediante elezione a maggioranza da parte del fondatori, scegliendo tra persone dotate di specifica competenza in funzione degli scopi della Fondazione stessa.
I nuovi consiglieri eletti durano in carica cinque anni, rinnovabili.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno ed esercita i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare:
- programma annualmente l'attività sociale;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, sovvenzioni, donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità, acquisti, alienazioni e altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre alla ratifica a maggioranza dei fondatori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali saranno trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei consiglieri.

ART. 8) PRESIDENTE
La nomina e la durata in carica del primo Presidente sarà stabilita nell'atto costitutivo della fondazione.
A seguito di cessazione dalla carica del primo Presidente, i fondatori provvederanno ad eleggere un nuovo Presidente.
Il nuovo Presidente eletto durerà in carica 5 (cinque) anni.
I fondatori potranno deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) la presentazione di istanza all'Organismo Vigilante per la revoca del Presidente, qualora quest'ultimo ponga in essere attività difformi dai fini statutari.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno della seduta;
- promuove e adotta le iniziative di carattere culturale e organizzativo funzionali al perseguimento degli scopi statutari;
- può dirigere l'attività degli studiosi destinatari di contributi per studi e ricerche;
- istituisce Commissioni speciali per supportare l'elaborazione degli indirizzi e per la realizzazione di specifiche iniziative;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convoca i fondatori per la scelta dei componenti elettivi;
- predispone lo schema di bilancio;
- sovraintende al buon andamento amministrativo della Fondazione;
- emana i regolamenti interni;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, da sottoporre ad approvazione del Consiglio nella prima seduta successiva da convocare non oltre trenta giorni dall'adozione della stessa.
In caso di accertata impossibilità all'assolvimento delle funzioni da parte del Presidente in carica, dichiarata con la maggioranza dei due terzi dai fondatori, le funzioni saranno temporaneamente svolte da un consigliere appositamente designato dai fondatori stessi.

ART. 9) ORGANO DI CONTROLLO
1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico della durata in carica di 5 (cinque) anni. Al componente dell'organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 Codice civile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
ART. 10) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo ovvero Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Ove nominato, dura in carica tre anni.
 
ART. 11) BILANCIO D'ESERCIZIO
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12) BILANCIO SOCIALE
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. (v. artt. 13, 14, 15, 17).

ART. 14) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO O MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
Trascorsi 10 (dieci) anni, il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga raggiunto lo scopo statutario, in ragione di una effettiva valorizzazione della storia politica, sociale ed economica collegata alla vita del Senatore Lombardi e del Molise, all'unanimità potrà deliberare in merito alla presentazione di istanza all'Organismo vigilante per l'accertamento delle cause di estinzione della Fondazione.
Tale delibera dovrà essere sottoposta ad approvazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) da parte dei fondatori.
In relazione all’accoglimento della suddetta istanza, sarà inoltrata richiesta di parere, ai sensi dell’art. 9 del d.leds. 117/2017, all'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1. Previo parere positivo del suddetto ufficio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, in conformità a quanto previsto all’arrt. 50 del d.lgs. 117/2017, il patrimonio documentale, archivistico e bibliografico ed eventuali liquidità saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore o a Enti pubblici che perseguono finalità analoghe.

ART. 15) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il c.c. e le relative disposizioni di attuazione.
 
Iscrizione al RUNTS n. 103455 dal 06/05/2024

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